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giurisprudenza
In questa sezione trovi una selezione aggiornata della giurisprudenza recente, soprattutto nelle materie di elezione dello studio.
In particolare, puoi trovare ordinanze e sentenze pronunciate in giudizi a cui lo studio ha partecipato direttamente.
Si precisa che le decisioni sono riportate sotto forma di massime non ufficiali .
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“E’ illegittimo un chiarimento dettato dalla Stazione appaltante in corso di gara che non ha assunto una funzione neutrale e meramente esplicativa di un contenuto implicito della clausola del capitolato, ma che, al contrario, ha introdotto un elemento addittivo che ha modificato la portata del requisito, restringendo la platea dei potenziali concorrenti al più circoscritto sottoinsieme degli operatori in grado di offrire biberon muniti di tettarella fissata con ghiera soprastante; in tal modo, non si è avuto l’effetto di esplicitare il significato (in ipotesi ambiguo od oscuro) della lex specialis, bensì di modificare inammissibilmente l’oggetto della prescrizione, mutandone strutturalmente il contenuto ed il senso, così integrando in termini restrittivi il requisito di cui al capitolato di gara ”
Consiglio di Stato, sez. III, sent. 4 febbraio 2020, n. 875
la sentenza è stata pubblicata nella sezione “notizie in evidenza” del sito ufficiale della Giustizia Amministrativa QUI
“L’appello dell’Amministrazione, con il quale si sostiene l’autonomia della “fase del risarcimento del danno” rispetto alla diversa “fase” di liquidazione del danno, quale mero “calcolo matematico”, che consentirebbe l’autonoma decurtazione di quanto percepito in occasione di una prestazione lavorativa ulteriore svolta nel periodo di riferimento, è manifestamente infondato. Il primo giudice ha fatto corretta applicazione di principi consolidati in tema di ampiezza del giudicato che copre il dedotto e il deducibile […]”
Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 3 marzo 2020, n. 1531
“ […] l’espletamento a porte chiuse della prova si pone in aperto in contrasto con la regola generale, immanente a qualunque procedura concorsuale, della pubblicità della prova orale e, quindi, con i principi di trasparenza e imparzialità, di cui all’art. 97 Cost.
La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare, secondo argomenti del tutto condivisi dal Collegio, che, affinché un’aula o sala sia aperta al pubblico, occorre che durante le prove orali del concorso sia assicurato il libero ingresso al locale ove esse si tengono a chiunque voglia assistervi e, quindi, anche ai candidati che abbiano già sostenuto il colloquio o che non vi siano stati ancora sottoposti, atteso che ogni candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove degli altri, onde verificare di persona il corretto operare della Commissione esaminatrice (T.A.R. Lombardia, Milano, III, 5 aprile 2019, n. 759, T.A.R. Toscana, Firenze, I, 5 maggio 2016, n. 805; Consiglio di Stato, Sez. III, 7 aprile 2014, n. 1622).
Il concetto di garanzia della “pubblicità” della seduta deve necessariamente estendersi (soprattutto) a “tutti” i soggetti che hanno un reale interesse ad assistere alle prove, primi fra tutti i partecipanti alla selezione, sia che abbiano già sostenuto il colloquio sia che ancora lo debbano compiere. Il tutto al fine di permettere la verifica, di persona, del corretto svolgimento delle prove orali degli altri partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità. Valori essenziali garantiti dall’ordinamento tramite la fissazione di regole e di norme di garanzia “preventiva”. In caso di omesso rispetto di tali imprescindibili principi risulterebbe frustrata anche la sfera di possibile tutela dei partecipanti, i quali hanno la possibilità concreta di formulare eventuali contestazioni solo tramite la (previa) attribuzione della facoltà di poter assistere alla fase sostanziale e finale della procedura selettiva di assunzione (TAR Cagliari sez. II 13 marzo 2019, n. 227).
Nella fattispecie in esame, la “speciale” modalità ideata dalla Commissione per lo svolgimento delle prove orali, di sottoporre ai candidati la stessa domanda, ha indubbiamente violato le basilari regole di trasparenza, imparzialità e buon andamento, creando anomalie lesive della posizione dei concorrenti non ammessi ad assistere.”
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. III, sentenza 29 ottobre 2019, n. 2272.
- Stiamo lavorando per implementare questa sezione. Presto saranno inseriti nuovi provvedimenti.